Lo statuto di Bella Libera Umbria

Art. 1 – Costituzione

1.1 E’ costituita ai sensi degli art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l’Associazione giuridica non riconosciuta denominata: Associazione “Bella Libera Umbria”, di seguito indicata come Associazione, che può essere correttamente identificata anche con la denominazione “BLU”.

1.2 L’Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, potrà aderire o federarsi con altri movimenti od organizzazioni politiche delle quali potrà condividere gli scopi e le finalità.

1.3 Blu associa singole persone, liste civiche locali, movimenti, reti, associazioni di cittadini.

1.4 L’Associazione, di natura politico-culturale, ha durata illimitata e opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 460 del 1997 e successive modifiche e integrazioni, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.5 L’Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, trasparenza e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.6 L’Associazione adotterà un simbolo per la pubblicizzazione della propria attività e per le eventuali azioni politiche, come la partecipazione ad elezioni di ogni genere. Tale simbolo potrà essere usato insieme ad altri simboli e l’uso potrà essere consentito anche ad altre associazioni o movimenti politici. Il simbolo verrà scelto dal Coordinamento Politico, e sarà di proprietà esclusiva dell’associazione.

1.7 L’utilizzo del simbolo è deciso dal coordinamento politico. Il requisito indispensabile per l’utilizzo del simbolo è essere associati a Blu.

1.8 L’Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira altresì ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 – Sede ed organi

2.1 L’Associazione ha sede in Perugia, Piazza IV Novembre 36.

2.2 Il trasferimento della sede legale, se avviene all’interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
La facoltà di cambiare la sede legale nell’ambito dello stesso comune è data al Coordinamento Politico, ove ne ravvisi la necessità.

2.3 L’Associazione ha facoltà di organizzare la propria attività, nell’ambito territoriale della propria regione anche tramite sedi secondarie e/o unità locali/ strutture territoriali prive di propria autonomia statutaria. Tali strutture potranno essere istituite con apposita delibera del Coordinamento politico che dovrà anche determinare gli ambiti di azione delle dette strutture organizzative.

2.4 Sono Organi dell’Associazione l’Assemblea dei Soci, i Garanti, il Coordinamento politico, il Presidente, il Coordinatore politico, i Team di esperti,  i Coordinatori territoriali, le Connessioni territoriali. Sono inoltre organi eventuali il Collegio dei Revisori e i Team di esperti.

Art. 3 – Scopi e finalità

3.1 L’Associazione è fondata sui principi di democraticità, trasparenza e partecipazione nello spirito e secondo i dettami della Costituzione Italiana. Ha come scopo il rinnovamento della politica regionale, il rilancio del territorio e il sostegno e lo sviluppo del civismo in politica. Opererà per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati.

3.2. Nel rispetto dei principi e delle finalità sopra indicati, l’Associazione in particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, si propone inoltre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
a) dare impulso al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni, con gli organismi sociali e imprenditoriali e con le famiglie;
b) promuovere iniziative di solidarietà e utilità sociale;
c) curare la formazione politica e culturale finalizzata alla crescita e alla qualificazione di una nuova classe politica;
d) sviluppare la partecipazione dei cittadini alla vita civica attraverso un’informazione corretta ed indipendente e attraverso campagne ad hoc, nonché promuovere senza fini di lucro la costituzione di un periodico indipendente locale on line;
e) applicare concretamente nel modo più ampio il diritto di partecipazione agli organismi territoriali e locali, anche esercitando lo strumento del referendum regionale e quello previsto dagli Statuti comunali;
f) cooperare con le Istituzioni locali al fine di far conoscere e valorizzare le diverse specificità, le ricchezze culturali e imprenditoriali, il patrimonio artistico-ambientale, le tradizioni storiche del nostro territorio;
g) partecipare alle consultazioni elettorali;

3.3. L’Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento delle proprie finalità, sia nei confronti dei propri associati che di terzi in genere.

3.4. A tale fine, in particolare, l’Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie e opportune con strutture proprie e avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

3.5. Per lo svolgimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito degli associati. In caso di necessità ha facoltà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo agli associati. E’ riconosciuta la possibilità di corrispondere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all’attività prestata.

3.6. I simpatizzanti, anche se non associati, possono partecipare ai Team di esperti.

Art. 4 – Associati

4.1 Possono aderire all’Associazione tutte le persone che hanno compiuto il 16° anno di età
(fermo restando le limitazioni alla capacità previste dalla legge), che si riconoscono e accettano le regole dettate dal presente Statuto.

4.2 Blu persegue la persegue l’obiettivo della parità di genere nella partecipazione all’associazione, negli organismi collegiali e per le cariche elettive.

4.3 La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile, restituibile né soggetta a rivalutazioni.

Art. 5 – Diritti e doveri degli Associati

5.1 Gli associati hanno il diritto:
a) di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
b) se maggiorenni, di eleggere gli Organi sociali, di essere candidati e di essere eletti negli stessi;
c) di esprimere il proprio voto per l’approvazione del rendiconto di esercizio e per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni;
d) ricorrere ai Garanti e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto;

5.2 Gli associati sono tenuti:
a) all’osservanza del presente statuto, dei relativi regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
b) a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell’art. 3 del presente statuto nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
c) usare in modo appropriato loghi e simboli associativi;
d) rispettare le norme di convivenza ed i diritti delle minoranze;
e) al pagamento nei termini della quota, entro l’anno solare in corso, o contributo associativo annuale. Il mancato pagamento della quota dovuta entro i termini previsti comporta la sospensione dell’associato dall’esercizio dei suoi diritti sociali, ivi compreso quello eventualmente previsto di ricevere comunicazioni delle varie attività sociali (ad esempio la convocazione dell’assemblea). Il
pagamento della quota comporta l’immediato ripristino di tali diritti.

Art. 6 – Ammissione degli Associati

6.1 La domanda di ammissione a BLU deve essere presentata al Coordinamento Politico, anche via internet.

6.2 La domanda di ammissione deve contenere l’impegno dell’aspirante associato a osservare lo statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

6.3 L’ammissione dell’aspirante associato deve essere approvata a maggioranza semplice dei presenti del Coordinamento Politico.

6.4 Il Coordinamento Politico potrà delegare ad altro organo, anche appositamente costituito dallo stesso Coordinamento Politico, il potere di deliberare sull’ammissione degli aspiranti soci.

6.5 I minori di anni 18 possono assumere il titolo di associati, ferme restando le limitazioni alla capacità previste dalla legge.

6.6 Fino a che non si è pagata la quota non si consegue la qualifica di associato.

6.7 Le liste civiche locali, i movimenti, le reti, le associazioni di cittadini si possono associare nella persona loro legale rappresentante o di suo delegato, che vi abbiano formalmente provveduto in ottemperanza all’impegno di osservare lo statuto dell’Associazione.

6.8 Il legale rappresentante, o un suo delegato, è invitato di diritto e permanente del coordinamento politico, senza diritto di voto.

6.9 Il trattamento dei dati personali deve essere gestito in conformità alla normativa di legge vigente.

Art. 7 – Perdita della qualifica di Associato

7.1 La qualifica di associato si perde per mancato versamento della quota dovuta entro i tre mesi successivi alla data di scadenza  del termine di pagamento, per espulsione, per recesso, per scioglimento dell’Associazione, nonché per causa di morte.

7.2 La perdita della qualifica di associato o la sospensione del socio dall’esercizio dei suoi diritti sociali di cui al precedente articolo 5.2, comportano l’automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all’interno dell’Associazione.

7.3 In caso di sospensione, il riacquisto della qualità di associato non implica il riacquisto delle cariche sociali eventualmente precedentemente ricoperte.

7.4 L’espulsione nei confronti di un associato viene deliberata dal Coordinamento Politico con votazione a maggioranza assoluta.
L’espulsione può essere deliberata nei confronti dell’associato che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e alle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi dell’Associazione;
b) svolga attività contrarie alle finalità dell’Associazione;
c) chi, in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all’Associazione.

7.5 L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta.

7.6 In caso di recesso o espulsione l’associato deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’efficacia del recesso o dell’espulsione, nonché definire nei confronti dell’Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità
di associato. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell’Associato in caso di recesso.

7.7 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 8 Assemblea degli associati

8.1 L’Assemblea è composta da tutti i associati. E’ convocata almeno una volta ogni anno e ogni volta che lo ritenga opportuno il Coordinamento politico. L’ordine del giorno dell’Assemblea è stabilito dal Coordinamento Politico.

8.2 L’Assemblea:
a) elegge il Presidente e i componenti del Coordinamento Politico;
b) delibera le linee politiche e il programma delle elezioni;
c) delibera sulle alleanze politiche alle elezioni amministrative e regionali;
d) elegge  il Collegio dei revisori se necessario o se lo ritiene opportuno;
e) elegge i Garanti;
f) delibera le modifiche statutarie;

8.3 In seconda convocazione le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci per le modifiche statutarie saranno prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto.

8.4 In caso di adeguamenti dovuti a modifiche di norme obbligatorie per legge le competenze in materia di modifiche e adeguamenti statutari sono demandati al Coordinamento Politico e votati dall’Assemblea.

8.5 Le deliberazioni dell’Assemblea degli associati e del Coordinamento Politico, sono riassunte in verbali redatti da un componente del rispettivo organo, appositamente nominato. Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto che presiede la riunione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali, ma non di divulgarli o di comunicarli a non soci o agli organi di stampa.

Art. 9 – Convocazione dell’Assemblea, votazioni e numero

9.1 L’;Assemblea è convocata dal Presidente almeno sei giorni prima della riunione e delibera sulle materie iscritte all’ordine del giorno.
 L’ Assemblea può essere convocata a discrezione del Presidente , con uno o più dei seguenti mezzi: lettera, e-mail, avviso pubblicato sulla pagina social dell’associazione o sul sito internet dell’associazione.
 In caso di motivata urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso minimo ma adeguato alle circostanze.
 La convocazione può essere fatta su richiesta motivata degli associati che rappresentino almeno un ventesimo dei componenti dell’Assemblea, con un minimo di 10 richiedenti.
 Gli associati possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea anche collegandosi via web.

9.2 L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita se è presente la maggioranza degli associati in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti salvo quanto previsto al precedente articolo 8.3.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei partecipanti effettivi con voto segreto o palese.
Le votazioni palesi hanno luogo per alzata di mano. Il voto segreto può essere richiesto da un decimo dei presenti in Assemblea.

9.3 Le mozioni di sfiducia degli organi eletti devono essere presentate da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea e possono essere discusse a partire dal sesto giorno dalla loro presentazione.
È sempre necessaria la presenza di almeno 2/3 degli associati.

Art.10 – Elezione e Funzioni del Presidente

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.

10.2 Il Vice Presidente vicario esercita i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

10.3 Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Coordinamento Politico.

10.4 Il Presidente presiede le riunioni del Coordinamento Politico convocato dal Coordinatore Politico.

10.5 Nei casi di manifesta urgenza, il Presidente decide per conto degli organi competenti
dell’Associazione; in questo caso provvede alla convocazione degli stessi per le dovute informative.

10.6 Il presidente è eletto con il voto segreto dell’Assemblea.
Viene eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti aventi diritto al voto. Qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due più votati.

10.7 Il Presidente dura in carica 4 anni e massimo per 2 mandati consecutivi.

Art. 11 – Coordinamento politico

11.1 Il Coordinamento Politico, è composto dal Presidente e da cinque a quindici componenti eletti dall’Assemblea che hanno diritto di voto, oltre ai componenti invitati che sono senza diritto di voto. Sono componenti invitati, senza diritto di voto:
a) il legale rappresentante, o un suo delegato, delle liste civiche locali, dei movimenti, delle reti, delle associazioni di cittadini che si sono associati a Blu;
b) i coordinatori territoriali;
c) i parlamentari, i consiglieri comunali, regionali e gli amministratori eletti nelle liste di Blu.

11.2 Tutti gli associati maggiorenni sono eleggibili al Coordinamento Politico. Non è prevista alcuna formalità per la candidatura salvo che l’Assemblea deliberi diversamente.

11.3 Il Coordinamento Politico:
a) è convocato dal Presidente di norma ogni mese e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri;
b) la riunione si può svolgere anche online;
c) è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

11.4 Il mandato dura quattro anni, massimo per 2 mandati consecutivi e scade alla data della successiva Assemblea dei Soci convocata con ‘ordine del giorno per la nomina del Coordinamento Politico.

11.5 Il Coordinamento Politico, ha le seguenti attribuzioni:
a) attribuisce tra i suoi componenti le responsabilità dell’;organizzazione, dell’amministrazione e di altri settori di attività;
b) approva il rendiconto economico di esercizio e, se obbligatorio o se lo ritiene opportuno, predispone quello preventivo;
c) è responsabile delle raccolte fondi organizzate dall’Associazione;
d) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
e) su proposta del Presidente nomina, tra i suoi membri, il Coordinatore Politico, il Tesoriere e il Vicepresidente Vicario;
f) nomina i coordinatori territoriali;
g) formula i programmi d’indirizzo politico;
h) predispone le proposte di lista e di candidatura di competenza del territorio, garantendo la parità di accesso, anche territoriale, alle cariche elettive;
i) emana, se ne ravvisa la necessità, specifici regolamenti o linee guida per il funzionamento dei team di esperti di cui all’art. 13;
j) propone all’Assemblea gli eventuali Regolamenti integrativi delle disposizioni del presente Statuto;
k) dispone dell’utilizzo del simbolo.

11.6 Hanno diritto di voto nel Coordinamento Politico, i membri eletti dall’Assemblea degli Associati ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri eletti dall’Assemblea degli Associati.
Il Coordinamento Politico, delibera a maggioranza semplice in caso di parità vale il voto del Presidente.

11.7 In caso di dimissioni o altra causa di cessazione dall’incarico del Vicepresidente Vicario e del Tesoriere, il Presidente entro quindici giorni, salvo causa di forza maggiore, convoca il Coordinamento Politico, per attribuire l’incarico ad un altro membro del Coordinamento Politico.

11.8 Alla scadenza del mandato del Coordinamento Politico, in caso di dimissioni o altra
causa di cessazione dall’incarico di uno o più membri, le elezioni sono indette entro quindici giorni, salvo causa di forza maggiore.

Art 13 – Team di esperti

13.1 I team di esperti sono istituiti dal Coordinamento Politico all’inizio del mandato e quando ne ravvisa l’opportunità per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione.

13.2 I team di esperti svolgono una funzione di proposta su specifici settori di approfondimento.

13.3 I team di esperti possono organizzarsi in autonomia in base alle specifiche esigenze. In ogni caso il Coordinamento Politico può varare un regolamento o delle linee guida anche per un singolo team di esperti, anche successivamente alla sua istituzione.

13.4 Ai team possono essere ammessi anche i non associati, in virtù delle capacità personali e professionali inerenti gli specifici temi di ricerca affrontati.

Art 14 – Coordinatore Territoriale e Connessioni Territoriali

14.1 I Coordinatori Territoriali vengono nominati dal Coordinamento Politico. Il mandato dura quattro anni massimo e scade alla data della successiva all’Assemblea degli Associati, convocati con l’ordine del giorno per la nomina del Coordinamento Politico.
I Coordinatori Territoriali possono essere nuovamente nominati dal nuovo Coordinamento Politico ma non più per un totale di due mandati.
La nomina di un singolo o più Coordinatori Territoriali può essere revocata dal Coordinamento Politico anche prima della naturale scadenza.
I Coordinatori Territoriali devono essere associati dell’Associazione.
I Coordinatori Territoriali sono invitati permanenti al Coordinamento Politico.

14.2 Il Coordinatore Territoriale ha le seguenti attribuzioni:
a) organizza la Connessione Territoriale;
b) coordina i lavori della Connessione Territoriale e riporta all’Associazione il risultato dei lavori della Connessione Territoriale, riferendo al Coordinamento Politico;
c) tiene i rapporti con le istituzioni del territorio di riferimento e propone al Coordinamento Politico i candidati per le elezioni amministrative del territorio di riferimento.

14.3 La Connessione territoriale ha la funzione di organizzare l’attività dell’Associazione sul territorio di riferimento.

14.4 I simpatizzanti possono partecipare alle attività delle Connessioni Territoriali senza vincoli di forma e possono contribuire all’elaborazione delle proposte politiche.

Art 15 – Funzioni del Tesoriere

15.1 Il Tesoriere in attuazione degli indirizzi del Coordinamento Politico e dell’Assemblea ha le seguenti attribuzioni:
a) autorizza, per iscritto, le spese, l’;alienazione di cespiti, nonché ogni altra forma di impiego del patrimonio dell’Associazione. Nel caso di spese la cui ammissibilità appare incerta il Tesoriere può richiedere un parere al Coordinamento Politico e/o una autocertificazione del richiedente;
b) sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico dell’Associazione;
c) provvede all’amministrazione dell’Associazione, per quanto non attribuito dallo Statuto alla competenza di altri organi, attuando gli indirizzi dell’Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi associativi;
d) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione ad esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
e) è responsabile della conservazione della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili almeno per il periodo minimo previsto dalle normative di riferimento.;
f) è responsabile della preparazione del rendiconto di esercizio annuale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
g) il tesoriere coordina le attività di raccolta dei fondi, la cui responsabilità rimane in capo al Coordinamento Politico.

Art. 16 – Tenuta della contabilità, incassi e pagamenti

16.1 La contabilità può essere tenuta con il metodo della partita semplice. In caso di obblighi normativi o se ne ravvisi la necessità il Coordinamento Politico delibererà di tenere la contabilità con il metodo della partita doppia.

16.2 Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità con il metodo deliberato dal
Coordinamento Politico.
Il Coordinamento Politico può deliberare di affidare la tenuta della contabilità ad un professionista.
Il Coordinamento Politico può deliberare di utilizzare un supporto informatico per la tenuta della contabilità e per gli adempimenti amministrativi e di utilizzare appositi programmi gestionali.

16.3 Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l’identità del donante.

16.4 Tutte le operazioni di pagamento sono eseguite attraverso conti correnti bancari o postali dedicati, al fine di garantirne la tracciabilità. Sono consentiti pagamenti in contanti, entro i limiti di legge, solo per minute spese non ricorrenti, debitamente documentate. Sono consentiti operazioni di riscossione in contanti entro i limiti di legge.

16.5 Il Tesoriere fornisce al Collegio dei Revisori, se esistente e su richiesta, documenti e notizie utili per la revisione e provvede ad assicurare l’accesso dei predetti soggetti alle sedi dell’Associazione per l’esecuzione dell’incarico di revisione legale.

Art. 17 – Collegio dei Revisori

17.1 L’Assemblea degli associati può eleggere il Collegio dei Revisori che è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. La durata in carica del Collegio dei Revisori è stabilita all’atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.

17.2 Il Collegio dei Revisori ha le seguenti attribuzioni:
a) verifica, dandone attestazione con apposita relazione, i rendiconti di esercizio e i bilanci preventivi annuali se predisposti;
b) compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri controlla la contabilità e la regolarità della gestione amministrativa;
c) la salvaguardia del patrimonio dell’;Associazione, l’efficienza e l’efficacia dei processi di lavoro, ‘affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello statuto e delle procedure interne.
I membri del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Coordinamento Politico senza diritto di voto, anche nell’ipotesi che siano soci. In deroga a quanto sopra, i membri del Collegio dei Revisori che siano soci possono esercitare il diritto di voto in assemblea sulle delibere che contengano solo decisioni di natura politica.

Art. 18 – Il collegio dei Garanti

18.1 Il Collegio dei Garanti è composto da un presidente e da due membri, tutti eletti dall’Assemblea.
Sono eleggibili nel Collegio dei Garanti le persone fisiche associate in quanto tali.
I membri del Collegio dei Garanti devono essere maggiorenni.
Non è prevista alcuna formalità per la candidatura al Collegio dei Garanti, salvo che l’Assemblea deliberi diversamente.
Il mandato dura quattro anni, e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.
Alla scadenza del mandato del Collegio dei Garanti, in caso di dimissioni o altra causa di cessazione dall’incarico di uno o più membri, le elezioni sono indette dal Presidente dell’associazione entro quindici giorni, salvo causa di forza maggiore.
Le dimissioni di un membro del Collegio dei Garanti sono presentate al Presidente dell’Associazione.

18.2 Il Collegio dei Garanti ha le seguenti attribuzioni:
a) verifica la compatibilità dei candidati alle elezioni con Statuto, codice etico e regolamenti.
b) su richieste anche di un solo associato, interpreta il presente Statuto e ogni altra norma di regolamento dell’Associazione.
c) spetta ai Garanti la funzione di mediatori, senza poteri decisori, al fine di procurare un accordo per le controversie fra i soci e tra i soci e l’associazione su ogni controversia relativa all’applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo.
d) i Garanti convocano le parti delle controversie nel termine di 10 giorni, salvo che nei consuetudinari periodi di festività o ferie.

18.3 L’associato che voglia ricorrere al Collegio dei Garanti può alternativamente:
a) inviare una richiesta all’indirizzo di posta elettronica dell’associazione;
b) consegnare una domanda in forma scritta direttamente al Presidente del Collegio dei Garanti.

Art. 19 – Risorse economiche

19.1. L’Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari da:
a) contributi degli associati, degli amministratori, degli eletti a cariche pubbliche o che ricoprono cariche di nomina pubblica;
b) eredità, donazioni e legati; l’Associazione “BLU” accetta solamente sottoscrizioni, liberalità non condizionate ad alcuna finalità particolare, se non quelle previste dai propri scopi statutari;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o d’istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’;ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi nonché operazioni di fundraising e crowdfunding;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Art. 20 – Rendiconto di esercizio

20.1. L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

20.2 Il rendiconto di esercizio annuale è formato in modo conforme al regime contabile adottato ed alle previsioni normative.

20.3 Il rendiconto di esercizio finanziario viene predisposto dal Tesoriere, approvato dal Coordinamento Politico entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento. Deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione del Coordinamento Politico convocata per la sua approvazione e può essere consultato da ogni socio.
Il Collegio dei Revisori, se esistente perché eletto dall’Assemblea, deposita la relazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Coordinamento Politico che deve esaminare il rendiconto.

20.4 L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statuariamente previste e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 22 – Scioglimento e liquidazione

22.1 L’Assemblea dei Soci convocata in via straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto
di voto.

22.2 In caso di scioglimento l’Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

22.3 In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, dell’Associazione, i beni patrimoniali saranno devoluti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni con analoga finalità o a fini di pubblica utilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Tale scelta spetta all’Assemblea degli Associati.
Ove tale trasferimento non sia possibile deve essere nuovamente convocata l’Assemblea degli Associati per deliberare il trasferimento a nuovi soggetti beneficiari che dovranno essere comunque altre associazioni con analoga finalità o enti che perseguono fini di pubblica utilità. Non potranno essere beneficiari gli associati stessi.

Art. 23 – Disposizioni varie

23.1 Il Presidente e i componenti del Coordinamento Politico uscente sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Coordinamento Politico entro venti giorni dal suo insediamento. Tali consegne devono risultare da apposito verbale.

23.2 In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, del Coordinamento Politico e del Presidente, detti Organi restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi Organi, per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per eventuali attività propedeutiche e necessarie alla nomina dei nuovi Organi Sociali, salvo il caso di perdita della qualifica di socio.

23.3 Ogni atto o documento dell’Associazione che contenga:
a) una disposizione di spesa o d’incasso, quali, a mero titolo esemplificativo, mandati, assegni, bonifici, prelevamenti ecc.;
b) la disposizione di qualsiasi diritto su beni immobili eventualmente posseduti dall’Associazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vendita, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, vincoli di qualsiasi genere, servitù e/o gravami, costituzione di diritti reali di garanzia, accensione di mutui o altre forme di finanziamento, etc., deve essere autorizzato e sottoscritto in modo congiunto dal Presidente – la cui firma deve essere sempre presente e dal Vice Presidente o da un componente della Coordinamento Politico che abbia eventualmente ricevuto la delega agli adempimenti amministrativi ovvero, in mancanza, da un altro componente della Coordinamento
Politico opportunamente prescelto.

Art. 24 – Norme finali

24.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge e regolamentari in materia.

Art. 25 – Disposizioni transitorie

25.1 Nell’atto costitutivo e di approvazione dello Statuto dell’Associazione assumerà provvisoriamente le funzioni di Presidente e di membro del Coordinamento Politico coloro che saranno indicati dai soci fondatori.
Il Coordinamento Politico dovrà convocare la prima Assemblea dei Soci entro un anno dalla fondazione dell’Associazione.